IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
iscritto  al 92/06 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni
amministrative»,  tra  Campione  Giuseppe nato a Catania il 17 luglio
1977 elettivamente domiciliato in Catania, via Vicenza, 51, presso lo
studio dell'avv. Mauro Porto, giusta procura in atti, ricorrente;
    Contro:   Ministero   dell'interno   in   persona   del  Ministro
pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura dello Stato -
Catania, resistente.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in data 15 Giugno 2006 il sig. Campione
Giuseppe,  nella  qualita'  di  proprietario  e conducente, proponeva
opposizione  avverso il verbale di contravvenzione n. 411366016 serie
2004bis,  2001160,  elevato  dai  Carabinieri  Nucleo  Radiomobile di
Acireale  (Catania)  in  data  24  giugno  2006,  alle  ore  19,50 in
Trecastagni, perche', alla guida del ciclomotore tipo Suzuki GSXR1000
targato  CK55838,  circolava  senza  indossare  il casco protettivo e
quindi  per  violazione  degli  artt.  171,  commi 1 e 2 e 213, comma
2-sexies,  del  c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del
veicolo, affidato poi alla ditta Allotta Maria Rita di Pedara.
    Il  ricorrente,  chiedeva  fra l'altro, di emettersi ordinanza di
dissequestro  e  riaffidamento  del  veicolo  e  dei  documenti, onde
evitare danni alla sua vita lavorativa.
    Eccepiva   in   particolare   l'incostituzionalita'  della  norma
applicata  nei  suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e
chiedendo  che  il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse
appunto tale eccezione di incostituzionalita'.
    Il  g.d.p.,  con  ordinanza  dell'11  luglio  2006,  a  revoca  e
sostituzione  di  pari  ordinanza  del  17  giugno  2006, ritualmente
notificata  alle  parti,  le  convocava  per l'udienza del 17 ottobre
2006,  disponendo  in ordine alla chiesta sospensione provvisoria del
verbale opposto ed alla restituzione del mezzo.
    Il  resistente  Ministero  dell'interno,  non  si  costituiva ne'
ottemperava al deposito degli atti inerenti il ricorso.
    All'udienza  del  17  ottobre  2006  ed  alla  presenza  del solo
difensore   del  ricorrente,  lo  scrivente  giudice,  accoglieva  la
questione  di  incostituzionalita'  e  disponeva  il deposito a parte
della  presente  ordinanza, sospendendo il procedimento e confermando
il  disposto  dissequestro  del  ciclomotore  a  titolo provvisorio e
temporaneo  per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del
giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale.

                            D i r i t t o

    La   legge   n. 168  del  17  agosto  2005,  nel  convertire  con
modificazioni  il  d.l.  n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel
codice  della  strada,  con  l'art.  213, comma 2-sexies, la sanzione
amministrativa   della   confisca   obbligatoria  dei  ciclomotori  o
motoveicoli,  nelle  ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e
7,  170  e171  e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un
reato  e  disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a
tutti  i  casi  indicati  nei  citati  articoli  (numero  di  persone
trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del
casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via).
    Orbene  questo  giudice  ritiene  che  la  confisca  obbligatoria
introdotta  dalla  citata  legge  n. 168/2005  non  sia conforme alla
Costituzione,  ragion  per  cui  intende  sollevare,  come in effetti
solleva  sul  punto  incidente  di  costituzionalita'  per i seguenti
motivi.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La   sanzione  amministrativa  disposta  con  l'art.  213,  comma
2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto
con  gli  artt.  3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del
principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la
disparita'  di  trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai
ciclomotori  e  quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli
autoveicoli e per il principio della personalita'.
    L'art  3  della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma,
che  «tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali
davanti  alla  legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua
di  religione,  di  opinioni  politiche  e  di condizioni personali e
sociali»  e,  di  conseguenza,  sancisce  al  secondo  comma che: «E'
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale   che,  limitando  di  fatto  liberta'  e  l'eguaglianza  dei
cittadini,  impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e
l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese».
    Premesso,  infatti,  che  l'art. 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa,
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria,  a  seconda delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della  disposizione  impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria
disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui,
anche  sotto  diverso  profilo, risulterebbe violato il citato art. 3
della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la sanzione pecuniaria
principale  fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario,
una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del
cittadino,  soprattutto  se usa il veicolo per motivi inderogabili di
lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale infatti, con le proposte ordinanze
n. 58/1999,  n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144
del  17  maggio  2001, ha sempre confermato il principio per il quale
«uno  scrutinio  che  direttamente  investa  il  merito  delle scelte
sanzionate   dal  legislatore  e'  possibile  solo  ove  l'opzione  -
normativa  contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale
a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto
della discrezionalita».
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza  l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del
12  aprile  1996  dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art.
134,   comma   2,   del   c.d.  strada,  che  prevedeva  la  sanzione
amministrativa  della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta
la  carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte,
«l'esistenza   di   casi   limite   non   puo'   giustificare  misure
sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda
e  con  la  recentissima  sentenza  n. 27  del  24  gennaio  2005  ha
dichiarato  incostituzionalita'  l'art.  126-bis,  comma 2 del c.d.s.
sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo!
    Il  Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio  espresso piu volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte  costituzionale  sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435
del 23 dicembre 1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e  in  alcun  modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
ciclomotore  e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di
violazioni  e  trasgressioni relative agli stessi articoli del codice
della  strada,  con il risultato finale evidente che, nel caso di uso
del   veicolo   per   commettere   un   reato,  la  privazione  della
disponibilita'  del  veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non
quattro ruote!
    Infine,  la  norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese
contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce
che «la responsabilita' penale e personale».
    E'  noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24
novembre  1981,  n. 689,  statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa,  ciascuno e' responsabile
della  propria  azione  o omissione, cosciente e volontaria, sia essa
colposa  o  dolosa»,  ragion  per  cui la sanzione della confisca del
ciclomotore  o  della  moto,  per  la  mancanza  da parte dell'organo
accertatore   di   ogni   accertamento  sull'autore  dell'infrazione,
colpisce  inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario di detto
veicolo,  con  evidente  violazione del principio della personalita',
oltre  quello  gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione
della sanzione.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni questo giudice, prima di
esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo
Vito  e  Cozzubbo Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga
esaminata    la    non    manifesta   infondatezza   della   ritenuta
incostituzionalita   dell'art.   213,   comma  2-sexies  del  c.d.s.,
introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115,
legge  n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 22 agosto 2005.