IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al 92/06 del R.G. avente ad oggetto «opposizione a sanzioni amministrative», tra Campione Giuseppe nato a Catania il 17 luglio 1977 elettivamente domiciliato in Catania, via Vicenza, 51, presso lo studio dell'avv. Mauro Porto, giusta procura in atti, ricorrente; Contro: Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato - Catania, resistente. F a t t o Con ricorso depositato in data 15 Giugno 2006 il sig. Campione Giuseppe, nella qualita' di proprietario e conducente, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n. 411366016 serie 2004bis, 2001160, elevato dai Carabinieri Nucleo Radiomobile di Acireale (Catania) in data 24 giugno 2006, alle ore 19,50 in Trecastagni, perche', alla guida del ciclomotore tipo Suzuki GSXR1000 targato CK55838, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per violazione degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies, del c.d. strada e con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi alla ditta Allotta Maria Rita di Pedara. Il ricorrente, chiedeva fra l'altro, di emettersi ordinanza di dissequestro e riaffidamento del veicolo e dei documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa. Eccepiva in particolare l'incostituzionalita' della norma applicata nei suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e chiedendo che il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse appunto tale eccezione di incostituzionalita'. Il g.d.p., con ordinanza dell'11 luglio 2006, a revoca e sostituzione di pari ordinanza del 17 giugno 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 17 ottobre 2006, disponendo in ordine alla chiesta sospensione provvisoria del verbale opposto ed alla restituzione del mezzo. Il resistente Ministero dell'interno, non si costituiva ne' ottemperava al deposito degli atti inerenti il ricorso. All'udienza del 17 ottobre 2006 ed alla presenza del solo difensore del ricorrente, lo scrivente giudice, accoglieva la questione di incostituzionalita' e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento e confermando il disposto dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso alla suprema Corte costituzionale. D i r i t t o La legge n. 168 del 17 agosto 2005, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel codice della strada, con l'art. 213, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, nelle ipotesi di violazione degli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un reato e disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a tutti i casi indicati nei citati articoli (numero di persone trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via). Orbene questo giudice ritiene che la confisca obbligatoria introdotta dalla citata legge n. 168/2005 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui intende sollevare, come in effetti solleva sul punto incidente di costituzionalita' per i seguenti motivi. Sulla non manifesta infondatezza La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la disparita' di trattamento tra le violazioni del c.d.s. commesse dai ciclomotori e quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli autoveicoli e per il principio della personalita'. L'art 3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma, che «tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Premesso, infatti, che l'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa, dichiarandola facoltativa od obbligatoria, a seconda delle varie ipotesi, lo scrivente giudice ritiene che il contenuto afflittivo della disposizione impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui, anche sotto diverso profilo, risulterebbe violato il citato art. 3 della Costituzione per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del cittadino, soprattutto se usa il veicolo per motivi inderogabili di lavoro. L'adita Corte costituzionale infatti, con le proposte ordinanze n. 58/1999, n. 297/1988, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144 del 17 maggio 2001, ha sempre confermato il principio per il quale «uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte sanzionate dal legislatore e' possibile solo ove l'opzione - normativa contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vale a dire, si appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della discrezionalita». E proprio per il contrasto palese con il principio di ragionevolezza l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del 12 aprile 1996 dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 2, del c.d. strada, che prevedeva la sanzione amministrativa della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta la carta di circolazione dello stesso, in quanto sosteneva la Corte, «l'esistenza di casi limite non puo' giustificare misure sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda e con la recentissima sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005 ha dichiarato incostituzionalita' l'art. 126-bis, comma 2 del c.d.s. sulla decurtazione dei punti al proprietario del veicolo! Il Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non ha in alcun modo tenuto conto dell'auspicio espresso piu volte dall'adita Corte costituzionale della estrema necessita' di «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento» (Corte costituzionale sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435 del 23 dicembre 1997). Nei rapporti, infatti, con la p.a., non e in alcun modo ammissibile una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o ciclomotore e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di violazioni e trasgressioni relative agli stessi articoli del codice della strada, con il risultato finale evidente che, nel caso di uso del veicolo per commettere un reato, la privazione della disponibilita' del veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non quattro ruote! Infine, la norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies, e' palese contrasto con l'art. 27 della Corte costituzionale, la quale sancisce che «la responsabilita' penale e personale». E' noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24 novembre 1981, n. 689, statuisce che «nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa colposa o dolosa», ragion per cui la sanzione della confisca del ciclomotore o della moto, per la mancanza da parte dell'organo accertatore di ogni accertamento sull'autore dell'infrazione, colpisce inevitabilmente ed esclusivamente il proprietario di detto veicolo, con evidente violazione del principio della personalita', oltre quello gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione della sanzione. Per tutte le suddette argomentazioni questo giudice, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta dai ricorrenti Cozzubbo Vito e Cozzubbo Giovanni, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalita dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s., introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, legge n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005.